normativa turismo
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Il quadro normativo in materia di turismo in Sicilia.
Il moderno concetto di turismo è diverso da quello che poteva essere inteso negli anni precedenti, non era certamente visto come movimento di persone con carattere di temporaneità che lasciavano la loro residenza abituale per raggiungere una destinazione di villeggiatura, con scarsa vocazione turistica, salvo i casi in cui si viaggiava per conoscere. Nascono i primi club dei viaggiatori, lo Stato prende atto di questi movimenti, decide di regolamentare la materia con Legge 11 / 12 / 1910 n° 863, per l'Italia è la prima legge sul turismo.
Questa legge viene novellata con RDL il 24 / 11 / 1938 n° 1926 prevedendo il finanziamento delle stazioni balneari attraverso l'imposta di soggiorno, che altri non era se non che una tassa applicata nelle stazioni di soggiorno cura e turismo.
Con RDL 15 / 4 /1926 n° 765 vengono istituite le Azienda Autonome di Cura Soggiorno e Turismo. Oltre alla struttura centralizzata l'Ente Nazionale per l'Incremento delle Industrie Turistiche l'ENIT, istituito nel 1919, DPR -
Riordinamento degli "Enti provinciali per il turismo".
Art. 1 Gli Enti provinciali per il turismo, istituiti con il regio decreto-
Essi hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, con legge 1983 n° 217 vennero tramutati in Aziende di Promozione Turistica APT.
Con RDL 187 / 1929 l'ENIT viene sottoposto alla vigilanza del ministero dell'industria e lo dota di personalità giuridica.
Con l'istituzione del ministero del turismo e dello spettacolo nel 1959 l'ENIT passa sotto la vigilanza del ministero, con il DPR 1041 / 1960 viene modificato l'ENIT in Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ente dotato di personalità giuridica e è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e spettacolo.
Questo diventato Ente Nazionale Italiano per il Turismo il cui compito era quello di promuovere ed incrementare il movimento turistico verso l'Italia, nel 1981 viene riorganizzato per rappresentare tutte le Regioni .
Nel 2005 con DL del 14 / 03 viene trasformato in agenzia nazionale del turismo con l'intento di favorire la promozione del turismo all'estero
Nel 1947 con DLGS del Capo Provvisorio dello Stato viene istituito il Commissariato per il Turismo, quindi nasce un organo centrale per il turismo.
E' del 31 / 07 / 1959 n° 617 la legge che da vita al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, questo a dimostrazione che occorreva una struttura centralizzata.
Occorre aspettare i primi anni 70 perché le Regioni dotate di autonomia legislativa possano operare ed è con DPR del 14 / 02 / 1972 n° 6 si assiste al trasferimento delle competenze alle Regioni a statuto speciale.
Affinché la regolamentazione sia univoca viene realizzata la Legge Quadro del 17 / 05 /1983 n° 217 che definiva i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera.
Principi generali sono stati trattati dalla legge quadro 17 / 05 / 1983, l'assetto normativo era inquadrato sotto un profilo gerarchico con compiti e funzioni che erano esercitate entro limiti predefiniti. Nessuna disposizione poteva essere emanata dalle Regioni in materia di turismo al di fuori dei principi generali stabiliti a livello nazionale; alle Regioni veniva precluso di legiferare in prima istanza, lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio.
Prima dell'entrata in vigore della legge quadro 217/1983 le professioni esercitate al turismo erano esigue e di scarsamente disciplinate.
L'avvento della legge quadro attua una emancipazione delle attività connesse al turismo, dal ruolo di mestieri si passa a quello di professioni , viene lasciato alle Regioni il compito di accertare la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività.
Le Regioni dal canto loro iniziano un cammino verso le nuove disposizioni, tanto è vero che nel 1988 viene costituita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province Autonome, un organo che ha come obiettivo quello di promuovere e stipulare intese ed accordi tra Governo e Regioni.
Questo ha portato alcune Regioni a chiedere l'abrogazione del Ministero del Turismo e Spettacolo che era stato istituito con legge 617 / 1959, l'esito positivo del referendum porta alla soppressione del ministero ed il Parlamento con Legge del 30 / 05 /1995 n° 203 trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni dell'abrogato ministero, risulta più incisivo il DLGS 31 / 03 /1998 che in modo dettagliato stabilisce il conferimento alle Regioni delle funzioni espressamente riservate allo Stato.
Tutto questo avrebbe dovuto avere termine con la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001.
L'art. 117 della Costituzione indicava il turismo ed industria alberghiera come materia di competenza concorrente Stato Regioni.
L'assetto rimane invariato, fino all'entrata in vigore nel 2001, il nuovo assetto normativo, novellato della costituzione vedi art. 117, dove tra le competenze, piena o esclusive, rientra il turismo mentre per le regioni a statuto speciale occorre guardare alle rispettive leggi costituzionali regionali che la costituzione attribuisce alle regioni. La disciplina rientra al comma 4 dell'art 117 della costituzione.
La materia industri a turismo nelle regioni ordinarie prima ere determinato dal DLGS 14 / 01 / 1972 n° 6 , successivamente nel DLGS 24 / 07 / 1977 n° 616 per poi giungere alla legge quadro 17 / 05 / 1983 n° 217 , successivamente la legge n°59 1997 , in applicazione il DLGS 31 7 03 / 1998 ed infine la legge 135 del 2001.
Nello stesso anno oltre alla riforma del titolo V della Costituzione, si assiste ad una riforma della legislazione statale legge 135 / 2001 dove lo Stato dispone che sia lo Stato a definire i principi fondamentali e gli strumenti del turismo, provvedendo a specificare gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, al fine di assicurarne l'unitarietà del comparto, si aggiunge anche che i principi indicati nella novella legislativa debbono essere attuati da un successivo e futuro regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri e solo allora si provvederà alla abrogazione della legge 217/1983.
Poco sensato è sembrato affidare ad un regolamento normativo l'abrogazione di una legge soprattutto tenendo in considerazione che si stava attuando una riforma costituzionale. Fuori da ogni previsione il 13 / 09 / 2002 la Presidenza del consiglio dei ministri emana il decreto attuativo richiesto dalla legge 135/2001; il 18 / 10 / 2001 entra in vigore il nuovo assetto costituzionale dove le competenze legislative sul passano alla Regione.
Lo Stato le Regioni per armonizzare e sviluppare il sistema turistico hanno raggiunto un accordo per abrogare la legge del 1983, in modo da decentrate la gestione.
Lo Stato dal canto suo si avvale di un controllo tramite il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo oltre che delle conferenze permanenti Stato Regioni.
Soppresso il ministero viene costituito il dipartimento con DPR del 26 / 03 / 2001 n° 175.
Le conferenze Stato Regioni sono organi collegiali con funzioni consultive e decisionali, dove risiedono rappresentati dello stato e delle Regioni, viene istituita nel 1983 per meglio rapportarsi tra l'ente centrale e quello periferico, nasce anche la conferenza stato città nel 1996 con gli stessi intenti.
Una delle novità introdotte dalla legge 135 / 2001 è stata l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo che viene indetta ogni due anni dalla presidenza del consiglio d'intesa con la conferenza permanente fra stato e Regioni oltre i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici. Con la prima conferenza su richiesta delle Regioni diventa Conferenza sul turismo italiano.
Un'altra novità è l'introduzione della Carta dei diritti del turista, redatta dal ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato, il limite della carta è che non ha rilevanza giuridica, non prevede sanzioni ma solo raccomandazioni e consigli.
Vengono previsti i sistemi turistici locali, che possono comprendere anche ambiti territoriali appartenenti a più Regioni.
Gli organi di amministrazione diretta periferica sono le Regioni, le Province i Comuni, con la riforma del titolo V mentre prima si elencavano le materie residuali delle Regioni oggi sono elencate quelle residue allo Stato, lasciando piena potestà legislativa agli enti locali nelle materie non elencate.
Occorre fare un passo indietro al DLGS 112 / 1998 ed al DPR 616 / 1977 che sono la principale fonte per quanto riguarda le competenze degli organi periferici in materia di turismo ed industria alberghiera.
In base al DLGS 112 / 1998 comprendente tutti i servizi e le attività connesse al turismo, sia enti pubblici che privati, oltre ad agevolazioni sovvenzioni ed incentivi a favore delle imprese turistiche. All' art 44 tra le funzioni riservate allo Stato ci sono la definizione degli accordi con le Regioni per gli obiettivi di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, principi presi in accordo con la Conferenza Stato Regioni; il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato ed il cofinanziamento nell'interesse nazionale di programmi per lo sviluppo turistico.
All'art. 45 si attribuisce alle Regioni tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato quali il riconoscimento dei sistemi turistici locali, i provvedimenti dei principi guida, disciplinare i servizi di informazione ed accoglienza turistica.
Ai Comuni sono riconosciute competenze di carattere amministrativo, partecipando alla definizione dei programmi di promozione turistica della Provincia oltre ad iniziative di valorizzazione turistica locale.
Le Province con DLGS 18 / 08 / 2000 n° 267 spettano funzioni amministrative di valorizzazione dei beni culturali.
Con le prime norme di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni DLGS 1972 n° 6, ereditano le strutture esistenti, vedi gli Enti Provinciali del Turismo sorti nel 1935, modificati con DLGS del 1960 n° 1044, costituiti presso i capoluoghi di Provincia, alle dipendenze dello Stato , diventano enti regionali, vengono sciolti dalla legge 217 del 1983 , quali enti dipendenti dalle regioni nascono le Aziende di Promozione Turistica, che avrebbero provveduto alla costituzione degli uffici di informazione di accoglienza turistica denominati IAT, come previsto all'art 4 della legge n° 217 del 1983 .
L'appartenenza alle Regioni delle competenze amministrative poteva sembrare logico dato che prima della riforma del 2001 le funzioni amministrative spettavano alle Regioni in funzione del principio del parallelismo, cioè se le materie erano di competenza legislativa regionale, anche le relative funzioni amministrative spettavano alle regioni. Negli anni novanta si lascia il principio del parallelismo per abbracciare il principio di sussidiarietà , ovvero una preferenza per gli enti più prossimi alla comunità, con la riforma del 2001 si sostituisce il principio del parallelismo con quello della sussidiarietà, affermando che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l'esercizio amministrativo siano conferite a province regioni stato sulla base del principio della sussidiarietà, le regioni sono quindi indotte ad attribuire le funzioni amministrative agli enti locali. +++++++ 69
Gli enti locali non territoriali sono le Aziende di Promozione Turistica e gli Uffici di Accoglienza Turistica , introdotti dalla legge del 1983 n° 217 . con la legge del 2001 non vengono menzionati le APT prevedendo i Sistemi Turistici Locali.
Il compito delle APT è quello di espletare attività di promozione, propaganda turistica delle risorse locali, con l'intento di promuovere il patrimonio storico culturale e paesaggistico, la legge lasciava alle Regioni il compito di individuare gli ambiti territoriali con attrazioni turistiche. Gli IAT erano indirizzati ai turisti stranieri in Italia.
Oltre alle aziende pubbliche operano anche associazioni locali, quali le Pro Loco che hanno come scopo quello di valorizzare le risorse locali. Con Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573 viene Istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco all'art. 1
E istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni pro loco, successivamente sostituito dagli albi regionali , la loro importanza ha imposto la loro rappresentanza all'interno delle APT , oltre che della possibilità di usufruire degli uffici IAT, le finalità sono quelle di promozione del territorio in collaborazione con il comune e gli altri enti .
Un'altra novità è la carta dei diritti del turista redatta dal ministero dell'industria del commercio de dell'artigianato, oggi ministero dello sviluppo economico.
Viene attuato un fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico presso il ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato; la funzione è quella di erogare prestiti turistici a tassi agevolati , per promuovere azioni che possano favorire il superamento di ostacoli che si possono frapporre al libero godimento di tutti i cittadini, del pacchetto vacanza, con un attenzione a quelli che a causa del reddito basso non possono fruire dei servizi turistici, nel 2008 il 21 / 10, con DPC, il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare convenzioni , trasferendo al gestore individuato di accertarsi delle condizioni di sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del buono.
Con il D.P.R. 27 / 04 / 2004 vengono caducate le disposizioni del regolamento che non affidano alla conferenza fra Stato e Regioni la definizione dei requisiti delle modalità di esercizio, sul territorio nazionale delle professioni turistiche.
La Regione Sicilia è stata tra le prime Regioni ad attuare una propria disciplina in materia di professioni turistiche, intervenendo con la Legge 3 / 05 / 2004 n° 8, che dopo avere dettato le regole per il loro esercizio, prende in esame le figure che maggiormente rappresentano le professioni turistiche. La regione Sicilia quindi si muove in contrato con quanto stabilito dalla normativa sulla definizione delle professioni turistiche che dovevano essere concertate con lo Stato Regioni, la Sicilia riafferma un potere legislativo pieno considerando la materia come di esclusiva competenza, prevedendo una tipizzazione delle attività professionali prevedendo l'iscrizione in appositi albi professionali, così l'albo diventa una condizione necessaria per potere operare.
L'organizzazione turistica in Sicilia.
La Regione siciliana, essendo una regione a Statuto speciale, in alcune materie ha potestà legislativa esclusiva, infatti l'art. 14 del predetto statuto, approvato con R. D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, definisce tali materie, tra queste include: il "turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio; la conservazione delle antichità e delle opere artistiche".
Con la legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 "Attribuzione dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo" e con l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione siciliana", sono state definite le attribuzioni e le competenze del predetto assessorato.
Con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in particolare con l'art. 11, sono state recepite le disposizioni di cui al D.P.R. n. 616/1977, relativamente alle competenze ai Comuni per la costruzione e gestione (licenze) di strutture
ricettive extra-
La legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 ha disciplinato i complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi).
Con la legge regionale del 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale" e con Decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986 "trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende
autonome provinciali per l'incremento turistico" sono state definite, tra l'altro, le competenze del comparto turistico provinciale.
L'agriturismo e stato regolato con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 95, dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000 e dalla circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 239 del 23 luglio 1994.
La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "norme per il turismo":
o con l'art. 2 sono state dettate le disposizioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
o con gli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 vengono regolamentate le strutture turistico ricettive;
o con l'art. 9 l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo viene subordinata alla licenza regionale;
o con l'art. 10 vengono definite le modalità relative alla composizione dei consigli di amministrazione delle Aziende di soggiorno e turismo;
o l'articolo 16 regola le richieste di contributo per l'adeguamento delle strutture turistiche ricettive.
Le disposizioni di cui alla legge regionale 27/96, relative alle strutture turistico ricettive vengono regolamentate con i seguenti decreti dell'Assessorato regionale turismo comunicazione e trasporti:
o Decreto 11 giugno 2001 "classifica delle strutture turistico ricettive";
o Decreto 29 novembre 2001 e decreto 11 luglio 2002 "classifica delle strutture agrituristiche";
o Decreto 6 giugno 2002 "classifica per il turismo rurale";
o Decreto 6 maggio 2002 "autorizzazione al servizio di ristorazione per gli esercizi turistico ricettivi a 4 e 5 stelle";
o Decreto 8 febbraio 2000 "classifica bed and breakfast";
o Decreto 6 giugno 2002 "individuazione di tipologie di imprese turistiche e concessione licenze alle strutture turistico ricettive da parte dei Comuni" (previste dall'art. 42 della legge regionale 2/2002 in ottemperanza alle
disposizioni degli artt. 7 e 9 della legge 135/2001).
L'art. 37, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 detta disposizioni per le ?Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
Il bed and breakfast e regolamentato dall'art. 87 della legge regionale 32/2000, dall'art. 110 della legge regionale n. 6/2001 e dall'art. 42 della legge regionale n. 2/2002 e dall'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
il turismo rurale dall'art. 30 della legge regionale n. 21/2001; le pro loco dal Decreto dell'Assessorato regionale al turismo n. 573/65;
il turismo sociale dalla legge regionale n. 78/81 con modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1996.
Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986
Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali
per l'incremento turistico. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
o Visto lo Statuto della Regione;
o Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provincia regionale;
o Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986, occorre determinare le modalità per la trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 Norme per il turismo.
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.
1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di meta piu uno dei suoi componenti.
Art. 2
Consiglio di amministrazione
delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, e nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed e composto oltre che dal Presidente:
a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia regionale;
b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un'assessore da lui designato;
c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;
e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.
2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.
5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Art. 3
Definizione di aziende ricettivo-
Attività ricettiva.
1. L'attività ricettiva e diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-
6. Le residenze turistico-
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
Art. 4
Classificazione delle aziende ricettive.
Art. 5
Denuncia dei requisiti.
Art. 6
Denominazione delle aziende ricettive.
Art. 7
Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale.
Art. 8
Vigilanza.
Art. 9
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
Art. 10
Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 11
Nomina del presidente -
Art. 12
Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.
Art. 13
Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.
Art. 14
Nomina del Presidente e dei componenti.
Art. 15
Norma transitoria.
Art. 16
Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-
Art. 17
Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.
Art. 18
Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997.
Art. 19
Spese di ospitalità per i componenti della FISU.
Art. 20
Abrogazione di norme.
Art. 21