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Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5
Istituzione delle strade e delle rotte del vino.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:
Titolo I
Strade e rotte del vino.

Art. 1
Finalità.
1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate
"Strade".
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori e assicurata anche mediante
l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.
Art. 2
Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.
1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato e scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.
3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le
sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si da priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che e approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 3
Comitati di gestione.
1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme
restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.
3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. E istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.
Art. 4
Equiparazione alle attività agrituristiche.
1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.
Art. 5
Enoteca regionale della Sicilia.
1. E istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne
promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale e disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
c) organizzare corsi e stage formativi;
d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enoteche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.
Art. 6
Musei della vite e del vino.
1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.
2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un'apposita sezione un'enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una
selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo e finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.
Art. 7
Centri di informazione e di accoglienza.
1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti
editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresi fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e
convenzioni con le medesime.
3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza e finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.
Art. 8
Requisiti di qualità.
1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 9
Segnaletica delle strade.
1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.
Art. 10
Finanziamento degli interventi.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste e autorizzato a concedere contributi nei limiti
delle disponibilita del bilancio per i seguenti interventi:
a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;
b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;
c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;
e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c)
sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
a) comitati di gestione;
b) enti locali;
c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.
Art. 11
Disposizioni finanziarie.
Art. 12
Disposizione transitoria.
Art. 13
Norma di salvaguardia comunitaria.
1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti
comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti
della regola de minimis.
Art. 14
Contributi "de minimis" alle unioni di ristoratori e alle associazioni.
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzato a concedere
contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle
associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini
di qualità cui fanno riferimento le Strade.
Titolo II
Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.
Art. 15
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.
Art. 16
Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
Art. 17
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto
1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi
cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unita vitata
dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo
di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.
Titolo III
Altre disposizioni per il settore agricolo.
Art. 18
Indennita compensativa ed agricoltura biologica.
Art. 19
Disposizioni per il bilancio dell'ESA.
Art. 20
Attività Istituto della vite e del vino.
1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
Art. 21


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