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Cosa sono i GAL

I Gruppi di Azione Locale (GAL), sono i beneficiari dell’Iniziativa Comunitaria Leader. Si tratta di partenariati locali, che devono rappresentare l' espressione equilibrata e rappresentativa dei soggetti istituzionali e socio-economici del territorio interessato dal Piano di Sviluppo Locale (PSL). I soggetti interessati possono essere strutture pubbliche, agenzie semi-pubbliche e privati. Nella
composizione della partnership locale, a livello decisionale, gli enti pubblici non possono superare il 50% del partenariato locale.
I GAL hanno il compito di elaborare la strategia di sviluppo del territorio in cui operano, conformemente a quanto previsto dal Programma Leader Regionale (PLR), articolata in Sezioni, Misure e Azioni particolarmente innovative, e sono responsabili della sua attuazione.
Per potere beneficiare del contributo previsto dal PLR, il partenariato locale rappresentato dal GAL, può assumere o meno personalità giuridica. In entrambi i casi dovranno essere garantite determinate caratteristiche relative alla rappresentanza, a livello decisionale, della componente privata ed alla capacità di gestire sovvenzioni pubbliche così come previsto dal Complemento di Programmazione
Regionale (CdP) del Programma Leader+ della Regione Siciliana.
La messa in rete è finalizzata alla promozione del territorio, perché può produrre effetti positivi sia per quanto concerne le conoscenze del territorio, sia per quanto concerne l’incremento dei flussi turistici le vendite dei prodotti artigianali tipici legati alle tradizioni produttivo-culturali dei borghi stessi, il tutto per ottenere delle ricadute occupazionali positive. L'obiettivo è quello del sostegno alla
creazione e allo sviluppo di microimprese, con l’intento di promuovere l’imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico, tramite l'incentio delle attività turistiche.

Cosa sono i distretti turistici

Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale, l'intento dei sistemi turistici locali è quello di costituire un modello originale di organizzazione del territorio per la valorizzazione delle risorse esistenti e la realizzazione di progetti innovativi di sviluppo dell’offerta turistica. Si tratta di individuare modi nuovi di gestire e promuovere le offerte e le località turistiche, secondo l’ottica del marketing territoriale.

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 15-09-2005 REGIONE SICILIA
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.
ARTICOLO 6

Distretti turistici

1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locale.

2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici progetti.

3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell’offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;
d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero;
f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell’offerta turistica;
g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.

4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed riconoscimento dei distretti turistici.

5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediantel’invio allaRegione del relativo atto costitutivo.

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