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PUBBLICABILITA' DELLA FOTO DI RITRATTO: ESEMPI CONCRETI
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NOTE DETTAGLIATE SUL DIRITTO D'AUTORE
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FISCO E FOTOGRAFIA
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L'UTILIZZO DI FOTOGRAFIE IN INTERNET
Dott.ssa Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it
La legge disciplinante il diritto d’autore, la numero 633/41, regolamenta tale diritto relativo alle immagini ed in particolare alle fotografie.
Infatti, sono protette da suddetta legge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo incluse le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.
Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
In merito a quest’ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo nella sentenza n. 8425, che una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi esclusivamente mera finalità riproduttiva (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).
La questione nel merito vedeva parti in giudizio una società di commercializzazione di prodotti per forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato a quest’ultimo la realizzazione di un catalogo raffigurante i propri prodotti. Il fotografo aveva successivamente rivendicato il proprio diritto d’autore sulle fotografie, diritto negatogli dalla società in base al fatto che era stata la stessa a fornirgli i prodotti poi fotografati.
La Suprema Corte, bensì, riconosceva il diritto d’autore al fotografo, in quanto le fotografie realizzate dal fotografo, non potevano essere assimilate a fotografie aventi mera finalità riproduttivo-
La distinzione, operata in sede legislativa, è dettata dall’attribuzione all’ingegno che il fotografo può impiegare nella realizzazione di una fotografia ad alto contenuto espressivo, rispetto ad una mera riproduzione senza alcun elemento di iniziativa dell’autore come appunto una riproduzione documentale.
La legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi la legge prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che viene ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine (anche in tal caso vige una eccezione, in quanto non occorre il consenso del diretto interessato qualora si tratti di casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico).
Ed ancora: il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.
È da prendersi in analisi anche una ipotesi ricorrente, ovvero la realizzazione di una fotografia su commissione. In tal caso, essendo la stessa il risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro.
La sentenza di cui abbiamo in precedenza trattato, si pronuncia anche in merito a questo aspetto legislativo.
Essa, infatti, stabilisce che alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo (nel merito, le fotografie erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei prodotti).
Un dato normativo essenziale, cui indubbiamente occorre tener conto, è il passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l’autore ceda i negativi o altro analogo mezzo di riproduzione della foto stessa.
Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.
Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.
Veniamo alle ipotesi di violazione del diritto dell’autore della fotografia, per riproduzione non autorizzata e dunque abusiva.
La tutela potrà scindere in difesa civile e difesa penale.
Da un punto di vista civilistico, colui che si ritenga leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini) nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità è che tale diritto non è esercitatile dall’autore nell’ultimo anno della durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto).
Un’altra azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.
Da punto di vista penalistico, invece, il diritto d’autore è tutelato mediante sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell’autore.
È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute sopra un’opera non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera se ne risulti offesa all’onere o alla reputazione dell’autore.
Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.
LA DEFINIZIONE DI OPERA DELL’INGEGNO
Secondo la legge sul diritto d’autore (LDA) le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Accanto alla nozione di opera dell'ingegno è importante precisare i requisiti giuridici per la protezione della stessa: essi sono l’originalità e la creatività, nel senso che l'opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova (creativo) rispetto all'esistente.
Queste caratteristiche, tra l’altro, conferiscono all’opera autonoma capacità distintiva rispetto a quelle preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in relazione al vero autore. In altri termini occorre l'individualità della rappresentazione, ossia l'idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto.
Per meglio precisare la portata e l'oggetto dei requisiti sopra descritti, si può citare il pensiero della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che originalità e novità non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale (cioè con riferimento solo al contenuto, tema o argomento dell’opera), ma possono riguardare anche la forma dell'esposizione del lavoro intellettuale. Dunque, prosegue la Corte, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire oggetto di un opera tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse in un modo che esprima l'apporto di una elaborazione personale dell'autore.
La Corte, in base a tali principi, ha affermato nella stessa sentenza che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci, quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici.
In sintesi, solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell'ingegno tutelata dalla legge.
IL FOTOGRAFO: ARTISTA O MERO ESECUTORE ?
di Massimo Prosperi
1. Aspetti generali.
I diritti del fotografo sulle proprie opere si differenziano a seconda delle caratteristiche dell’opera stessa.
La legislazione in materia, infatti, distingue l’opera fotografica come vera e propria opera dell’ingegno e la fotografia come atto meramente riproduttivo di una realtà già esistente. L’opera del primo tipo è quella che possiede un valore artistico e connotati di creatività tali da far riconoscere predominante l'intervento creativo e compositivo del fotografo.
In altre parole, deve trattarsi di un qualcosa non meramente riproduttivo della realtà esteriore, ma di un’opera generata dall’apporto creativo e originale dell’artista.
Se l’opera fotografica possiede i suddetti requisiti gode della tutela accordata alle opere dell’ingegno in generale, con particolare riferimento a quella di contenuto morale (diritto di inedito, di paternità e integrità dell’opera, diritto al ritiro dell’opera dal commercio).
Invece, se la fotografia è considerabile come un atto meramente riproduttivo di una realtà già esistente, al fotografo sono riconosciuti soltanto i diritti connessi al diritto d’autore.
In realtà, il criterio di distinzione fissato dalla legge è forse troppo netto e drastico poiché, anche al di là del momento creativo della scelta del soggetto da ritrarre, l’apporto creativo del fotografo può esprimersi anche nella fase "esecutiva" dell’opera, in una serie di scelte, non meramente tecniche, circa la posa, il tipo di luce naturale o artificiale da impiegare, l’uso e la regolazione degli strumenti (obiettivo, diaframma, ecc.).
In altri termini, anche se il risultato appare meramente riproduttivo dell’esistente, è comunque richiesto un certo apporto creativo nella fase esecutiva dell’opera.
I criteri della creatività e della novità, dunque, sono di difficilissima definizione e discernimento (salvo alcuni casi limite, come quello delle foto formato tessera stampate dalle macchine automatiche), e ciò può generare anche ingiuste disparità di trattamento degli autori.
2. I diritti sulle fotografie pure e semplici.
Tuttavia, anche sulle fotografie pure e semplici l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio, salvi i limiti derivanti dalla tutela dell’immagine della persona ritratta in caso di soggetto umano.
Il fotografo ha inoltre il diritto che gli esemplari della fotografia rechino le indicazioni circa:
a) il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
b) la data dell'anno di produzione della fotografia;
c) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Se gli esemplari non portano le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso nei casi indicati agli artt. 91 e 98 della legge, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
I diritti di natura economica vengono meno per quanto riguarda le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili che la legge esclude dalla nozione giuridica di fotografia e che non possono usufruire di tutela per il solo fatto di essere inserite in un'opera letteraria come elemento descrittivo o illustrativo della medesima (ad esempio, un volume sulla storia della carta moneta italiana con illustrazioni fotografiche di esemplari di biglietti di banca).
Gli stessi diritti, tranne un equo compenso, non spettano al fotografo nel caso di riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, ovvero di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse.
Lo stesso vale per il ritratto fotografico eseguito su commissione, il quale può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Due aspetti particolari riguardano le fotografie su commissione e la cessione del negativo.
Quanto alle prime, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, sempreché tali diritti spettino al cedente.
3. Analisi comparativa delle due fattispecie.
Dall’esame complessivo delle norme applicabili al "fotografo artista" e al "fotografo esecutore" si evince che, sul piano pratico e dei diritti patrimoniali, le due posizioni non si discostano molto.
Il vero punto di distinzione riguarda il diritto morale dell’autore, cioè quello di inedito (facoltà di decidere quando pubblicare la sua opera), alla paternità dell’opera (cioè ad essere pubblicamente indicato e riconosciuto come l’artefice dell’opera e, all’inverso, che non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata), alla sua integrità (di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione) e al suo ritiro dal commercio.
Come si vede si tratta di diritti molto importanti per la tutela della personalità artistica del fotografo, specie se si riflette sulla circostanza che normalmente i diritti di sfruttamento economico dell’opera fotografica sono ceduti al cliente e quindi l’unico legame con essa è rappresentato dalle sopra dette articolazioni del diritto morale di autore che tutelano la personalità artistica dell’autore.
Ebbene, la legge riconosce tali diritti soltanto all’opera fotografica dell’ingegno, cioè a quella che presenta caratteri di valore artistico, novità e creatività, mentre all’autore della fotografia pura e semplice spettano solo i diritti relativi alla paternità (indicazione negli esemplari di nome e data).
Come si riconosce la “fotografia artistica” dalla “fotografia semplice” per poter applicare la normativa sul diritto di autore?
di Sonia Rosini
La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2 al n. 7 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, (nel testo modificato dal D.P.R. del 1979 n. 19), quando presenti valore artistico ovvero quando abbia carattere creativo.
L’inclusione delle fotografie nel novero delle opere dell’ingegno non era contemplata dal testo originario della legge sul diritto d’autore, (R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950), bensì erano state espressamente ricomprese tra le opere protette, ex art. 1, comma 2, anche se la protezione ad esse accordata aveva una durata più limitata, estesa dai vent’anni, della previgente normativa, a cinquant’anni dall’anno di produzione dell’opera, rispetto a quella conferita alle altre opere dell’ingegno.
Successivamente è stata adeguata la normativa italiana a quella internazionale, elevando le opere fotografiche al rango di opere dell’ingegno, con durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica decorrenti per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70° anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico (la durata della protezione termina settant’anni dopo che l’opera è stata resa legalmente accessibile al pubblico, nel caso di opere anonime o pseudonime).
Per le fotografie c.d. semplici, qualificatesi tali quelle in cui manca la connotazione artistica, quando insieme alla funzione meramente documentale degli oggetti materiali riprodotti, questi abbiano anche delle funzioni aggiuntive, quali quelle editoriale e commerciale, è stata mantenuta la tutela più limitata di cui agli artt. 87 e ss. della citata legge in tema di diritti connessi a quello di autore.
Riguardo a fotografie realizzate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto spetta al committente solo quando le immagini fotografiche siano in suo possesso, non rilevando che di tali fotografie, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo bensì di un terzo.
In particolare, una società che commercializzava forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo, i cui articoli erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la Sentenza di Cassazione confermava la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, essendo gli articoli fotografati in possesso della società produttrice e ritenendo che le suddette fotografie, ancorché non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8425).
Restano escluse da qualsiasi protezione, anche dalla più limitata, le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo -
Per distinguere la tutela della fotografia artistica da quella della fotografia semplice, occorre che nella immagine fotografica si rinvenga una necessaria impronta personale e propria del fotografo ovvero quella capacità di esprimersi sul soggetto in modo tale da suscitare impressioni che, appunto valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.
La particolarità della fotografia è di essere il prodotto di un doppio processo, quello meccanico – chimico, con il quale si procede ad una riproduzione della realtà e quello intellettuale, in cui viene in considerazione un intervento concettuale del suo autore attraverso il quale questi determina il modo di utilizzazione dell’apparecchio fotografico scegliendo l’inquadratura, la composizione, le condizione di luce, occorre individuare il momento creativo nell’attimo che precede lo scatto, nel quale si attua la scelta degli elementi essenziali dell’immagine, nel momento in cui l’autore ha intuizione della fotografia che intende realizzare e nel quale si esplica la sua attività creativa, nella comunicazione della sua personalità.
Nel tentativo di chiarire in quali ipotesi nell’immagine fotografica possa riscontrarsi l’apporto personale dell’autore, dottrina e giurisprudenza hanno puntualizzato che la sussistenza del medesimo, oltre a doversi considerare indipendente dalla perfezione tecnica del risultato raggiunto, non dipende tanto dalla scelta dell’oggetto di volta in volta rappresentato quanto piuttosto dalla rappresentazione dell’oggetto medesimo.
Determinante ai fini della concessione della tutela d’autore è apparsa la possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine; o, talvolta, con elementi meno facili da determinare in concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata.
Diversamente, sono state considerate fotografie semplici, tutelabili in base al regime dei diritti connessi, quelle prive di carattere creativo, consistenti in mera riproduzione della realtà ovvero caratterizzate dalla natura puramente collaborativa della prestazione posta in essere dal fotografo.
Non può definirsi creatività l’inquadratura, la prospettiva, la scelta dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale di un evento, (ad esempio le immagini di un cantante mentre tiene un concerto).
In applicazione di questo principio, il Tribunale di Catania, ha ravvisato il carattere creativo di una fotografia frontale del Duomo di Catania, addobbato in occasione dell’annuale festa per il patrono della città, ripreso nell’attimo dell’esplosione notturno dei fuochi artificiali, rilevando che tanto una fruizione istintiva del fotogramma che una sua più attenta valutazione tecnica sotto il profilo analitico e sintetico giustificano il giudizio positivo sulla creatività, essendo stata offerta la celebrazione cittadina della Santa, non essendo modalità meramente documentarie ma ricorrente ad un linguaggio connotativo nel quale il dato fattale viene riproposto e rivissuto, dall’autore del fotogramma, cristallizzando un attimo particolare della festa in una composizione certamente creativa di prospetti, di luci, di ombre e di colori peculiari e non banali che condensano la specificità sacra e profana del detto avvenimento.