complessi ricettivi all'aria aperta

complessi ricettivi - Un sito dedicato al turismo in Sicilia ed alla fotografia

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

complessi ricettivi

Varie
 

Regione siciliana
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14
Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

 

Art. 1
Definizione.
Le aziende ricettive all' aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turistisprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonchè ai relativi mezzi di trasporto.
I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, nonchè di manufatti allestiti per il pernottamento, purchè non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.
I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.
I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle.
Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.
Art. 2
Norme urbanistiche.
I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.
Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante, senza la preventiva autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso colletttivo ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall' art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
È vietata l' esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell' art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all' insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l' obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.
Art. 3
Nulla - osta per la costruzione.
Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l' esercizio dei complessi di cui allo art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.
Le domande per il nulla - osta di costruzione devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità del proprietario;
2) la massima capacità ricettiva prevista per lo impianto; ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
c) la seguente documentazione tecnica:
1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;
3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.
I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l' attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.
Sulle domande per l' allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.
Il parere dell' Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.
Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 gioni.
Art. 4
Autorizzazione all' esercizio.
L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.
La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell' art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.
L' autorizzazone all' apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell' esercizio.
L'autorizzazione all' esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.
Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.
Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.
Art. 5
Procedura.
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.
Le domande per l' esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità del gestore;
2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
3) i periodi di apertura dell' impianto;
b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;
c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;
d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;
e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;
f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.
Avverso il diniego all'apertura e all' esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all' interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.
Art. 6
Assicurazione.
I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Art. 7
Gestore e rappresentante.
Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.
Il titolare o il gestore dell' esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.
Titolare e gestore dell' esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonchè dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.
Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 8
Cessazione temporanea o definitiva.
Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.
Art. 9
Classificazioni.
Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.
La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1º gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell' ultimo anno del quinquennio.
La nuova classificazione è operante dal 1º gennaio 1982.
È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.
All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell' anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.
Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.
Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.
Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.
Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.
Art. 10
Notificazioni della classifica e ricorsi.
Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima
provincia.
L' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonchè alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.
Art. 11
Tariffe.
I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell' anno successivo.
Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.
I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.
È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo.
Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonchè delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.
Art. 12
Notifica delle persone alloggiate.
Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.
Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.
È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 13
Vigilanza.
La vigilanza sull' osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.
Art. 14
Sanzioni.
Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione.
Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico - amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.
In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.
Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è amesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.
Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un' attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.
Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.
Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.
La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all' art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.
Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.
Art. 15
Campeggi mobili occasionali.
Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.
Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico - sanitari essenziali.
Art. 16
Norme relative ai complessi esistenti.
Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l' unica denominazione di «parchi di campeggio», purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.
Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.
Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.
Art. 17
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 marzo 1982.

Requisiti dei manufatti
allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio.
• Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico - sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell' allegato C;
• categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all' interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello e fornello;
• categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;
• categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda, doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.
Attrezzature complementari • Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 2, 3 e 4 stelle):
1 stella: nessuna;
2 stelle: almeno tre;
3 stelle: almeno sei;
4 stelle: almeno otto;
• Cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 3 e 4
stelle).
• Attrezzature sportive e ricreative (le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del mare dove la predetta distanza è elevata a 4 Km);
• Piscine:
1 stella: nessuna;
2 stelle: almeno due;
3 stelle: almeno quattro;
4 stelle: almeno sei.

 
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu