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Le collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata.
Sporadiche ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ad es. 20 collaborazioni in un anno sempre per la realizzazione di fotografo per matrimonio, altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale, contributivo ad esempio impresa individuale. Allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente.
Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l’attività protetta dall’albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d’opera intellettuale (intendo la libera professione) od impresa, a secondo dei casi.
Minime: non potranno essere percepiti compensi eccessivamente elevati onde evitare la contestazione di altro tipo di attività. Non è possibile individuare un “tetto” massimo.
Non organizzate: la mancanza di una organizzazione, se non minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione. Chi investirebbe 20.000 euro in attrezzature specifiche per una sola prestazione senza magari neppure trarne un beneficio almeno equivalente? L’avere attrezzature, locali, marchi registrati ecc. “dedicate” alla resa di prestazioni occasionali presumo potrà essere indicativo di una attività resa quantomeno con abitualità e, dunque soggetta ad inquadramento giuridico differente da quelli qui trattati.
LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile)
Si tratta della prosecuzione delle “collaborazioni occasionali” di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l’attività del committente, il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo. Manca altresì l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda.
Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una “lettera d’incarico”, nella realtà un contratto. Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro. Ad esempio reputerei opportuni almeno questi riferimenti:
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Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.
Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all’atto della erogazione del compenso. Reputo opportuno fare un efficace riferimento alla lettera d’incarico, possibilmente ripetendo i vari punti riguardanti l’inquadramento legale. La ricevuta, firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da 1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a 77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia.
Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell’anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro). Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali.
Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.
Il collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente l’avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l’obbligo e non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito).
Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.
Il profilo fiscale le imposte sui redditi di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali “redditi diversi”.
Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi.
I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.
Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)
Un particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”.
Sarà infatti presente la coordinazione con il committente e l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Atitolo d'esempio: il committente è un’azienda industriale, al suo interno ha un dipendente destinato alla gestione di fotografie ed incaricato dello sviluppo di fotografia in azienda. Il collaboratore viene incaricato di affiancare il dipendente del committente al fine di realizzare l’implementazione, nelle fotografie in via di sviluppo, delle componenti. Al collaboratore vengono assegnati ufficio, computer e la possibilità di avvalersi della segretaria.
La differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è individuabile nell’assenza dell’obbligo ad un contratto scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso lordo e di 30 giorni.
Tali limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente, nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con i suoi obblighi derivanti).
Nonostante non vi sia obbligo, come visto prima, è necessaria la redazione di un contratto che disciplini gli aspetti fondamentali del rapporto.
Ad esempio potranno essere previste le seguenti clausole:
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Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.
Non sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga.
Il profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il limite di 5.000,00 euro).
Il collaboratore è obbligato all’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è curato dal committente.
Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.
A differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le proprie deduzioni.
Il collaboratore l’anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all’Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).
Limiti delle prestazioni occasionali :
a) NON e’ occasionale nessun lavoro fotografico prima del quale sia stata fatta una qualsiasi forma di pubblicita’: un volantino, un semplice biglietto da visita con la dicitura "fotografo" o similari, un cartellino affisso nei negozi di bomboniere, l'indirizzo e la dicitura "fotografo" nell'album fotografico realizzato "per caso", eccetera.
In questa situazione, infatti, non e’ sostenibile in nessun modo il carattere occasionale della prestazione, nel senso che si e’ analizzato prima; indipendentemente dal fatto che i lavori possano essere anche pochi, l'averli cercati attivamente mediante una forma qualsiasi di pubblicità è cosa tipica e sintomatica di attività abituale e quindi professionale.
E' invece ammissibile la firma delle foto pubblicate su una rivista o similari, dato che il firmare le immagini significa solo attribuirsene la paternita’, e non farsi promozione. Anche la sola firma al termine di un album di matrimonio e’ accettabile; quello che si e’ indicato come da evitarsi e’ l'indicare il recapito (indirizzo o telefono), evidentemente finalizzato ad essere contattato da altri, o il definirsi "fotografo" accanto alla firma, lasciando cosi’ presupporre la disponibilita’ professionale a realizzare altri lavori.
b) NON e’ piu’ occasionale quell'insieme di lavori che, anche se non ricercati attivamente, per la loro insistente frequenza assumono, di fatto, una ricorrenza paragonabile a quella di un lavoro professionale. Attualmente, sono stati posti dei limiti (30 giorni per lavoro e/o 5000 euro all'anno)
Mentre fino ad ora la normativa sulle collaborazioni occasionali lasciava ampio spazio di interpretazione ed applicazione, la riforma sul lavoro approvata ed in pubblicazione restringe i campi di applicabilita' di questa soluzione.
Nel settore fotografico e' divenuta abbastanza consueta la situazione per cui l'assistente di studio "junior" si rende disponibile per periodi di media durata, a volte in una sorta di "cambio servizio", a volte con un gettone di presenza descritto -
L'approvazione della cosiddetta Riforma Biagi comporta ora che:
1) Le collaborazioni coordinate e continuative devono avere progetti specificati ed a termine, e non possono piu' essere generiche. Vengono definite "lavoro a progetto".
2) Le prestazioni occasionali avranno un limite di 30 giorni (per lo stesso fotografo) in un anno solare, e/o di 5.000 euro di compenso, sempre per anno solare. Se sono piu' lunghe o comportano maggiori compensi, devono essere descritte come collaborazioni a progetto (ex coordinate e continuative).
3) Per i lavoretti accessori (non ci riguarda: pulizie, lezioni private, giardinaggio, ecc) e' prevista una nuova formula di collaborazione "accessoria" a compenso predefinito (7,5 euro / ora) e con il limite di 3.000 euro annui.
Se si deve regolarizzare la collaborazione dell' assistente, in alternativa:
I) Farla rientrare nella nuova normativa; oppure:
II) Avvalersi della collaborazione professionale di un assistente che abbia anche suoi lavori e che quindi, con una sua posizione IVA, ti fatturi la collaborazione.
III) Assumerlo come apprendista.
IV) Farlo partecipe di una quota societaria come socio d'opera.
V) Farlo partecipe di una cointeressenza agli utili come apportatore di collaborazioni in un accordo di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (fuori campo iva per inserimento nell'articolo 5 del dpr 633/72 per effetto della legge 27/2003).
Queste soluzioni vanno comunque discusse con un fiscalista o consulente del lavoro o commercialista, le norme cambiano .